Dalla famiglia alle unioni arcobaleno: un percorso problematico

di Maria Grazia Campari

Meret Oppenheim

Il tema delle unioni civili o dei patti di solidarietà, è, a mio parere, contemporaneamente importante e problematico, soprattutto a causa della sua evidente contiguità col tema della famiglia legittima, regolata dalla Costituzione del 1948 e dalla legge del 1975 (riforma del diritto di famiglia).

Ritengo, infatti, che le analisi critiche rivolte in passato all’istituto famigliare da molte giuriste femministe, possano essere certamente rivisitate, non però completamente riviste o accantonate.

Sembra opportuno partire dalla constatazione che, in Italia, nell’ultimo secolo, l’istituto della famiglia ha attraversato svariate normative (legge Nitti sulla capacità giuridica della donna, Codice Civile fascista, Costituzione repubblicana, legge di riforma degli anni settanta), conservando tenacemente alcune caratteristiche proprie della tradizione patriarcale, risalente al diritto romano.

In effetti, la stessa Costituzione, pur muovendo da enunciazioni impegnative di pari dignità sociale fra tutti i cittadini senza distinzioni di sesso (art. 3), ribadisce principi della tradizione giuridica (famiglia come “società naturale”) e principi della tradizione patriarcale (eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi limitata in favore dell’unità famigliare, concetto voluto dalle componenti cattoliche, con evidente richiamo alle precedenti disposizioni che vedevano nel marito il capo preposto agli altri membri della famiglia).

Si tratta di previsioni conturbanti: l’attribuzione di diritti ad una società definita come originaria, pre-giuridica (naturale), tuttavia costituita in base ad un vincolo negoziale di diritto positivo, il matrimonio; il riconoscimento di diritti particolari all’istituto in corrispettivo del suo essere struttura intermedia, momento dell’organizzazione statuale, titolare dei doveri - funzionali al sistema - di riproduzione, cura, educazione, servizi vari alla persona, a scarico di compiti pubblici di welfare.

Soprattutto, la limitazione dell’uguaglianza dei soggetti per favorire l’unità dell’istituto come bene superiore (con evidente attenuazione dei diritti eventualmente configgenti fra i suoi membri quanto ai processi decisionali, quindi alla libertà individuale), ne sottolinea la struttura gerarchica, negatoria delle libertà individuali le quali  o sono incondizionate (salvo il limite del neminem laedere) oppure non sono. Una spina integralista nel tessuto costituzionale che fonda l’opinione del giurista cattolico A. C. Jemolo: il diritto lambisce la famiglia e lascia al suo interno liberi di dispiegarsi i rapporti di forza.

Su questo assetto è intervenuta la legge di riforma del 1975, nel tentativo di dare effettività al programma egualitario enunciato nei primi articoli della Costituzione. Tentativo di impatto assai modesto, ove il contrasto al privilegio maritale, fondato sulla preminenza economica e decisionale dell’uomo nell’ambito famigliare, certo non sortiva l’effetto di rimozione degli ostacoli esistenti al libero sviluppo della persona umana (art. 2 Cost.) nell’ambito di questa istituzione.

E, sempre nel sistema, causa di dipendenza economica della donna, fonte di condizioni spirituali di inferiorità, sta la previsione dell’art. 37 della Costituzione che subordina la sua occupazione lavorativa alla preminente ed essenziale funzione famigliare, potente base di ogni discriminazione nel mondo del lavoro, nei rapporti con i terzi, nel sociale, nell’ambito famigliare stesso.

Questa la situazione di partenza che consiglia di trattare il diritto di famiglia con precisa consapevolezza delle contraddizioni che induce nella relazione fra esseri umani, solo formalmente dotati di pari dignità, evitando di farsi invischiare nelle reti della tradizione patriarcale, attente a non conferire un di più di potenza simbolica e materiale ad una istituzione che resta pre/a/democratica.

Le unioni civili, di mutuo aiuto, i patti civili di solidarietà fra persone del medesimo  o diverso sesso, si inseriscono in questo contesto nel quale potrebbero, a mio parere, svolgere la funzione preziosa ( assai difficile) di aprire spazi di libertà, fornire elementi di effettività ai valori aperti e progressivi dei primi articoli della Costituzione, erodendo valori tradizionali autoritari e regressivi.

Questo mi sembra un compito essenziale nell’odierna temperie politica. Penso che ogni sforzo debba essere fatto per varare una legge che sia finalizzata a introdurre nel nostro ordinamento una almeno parziale estensione di diritti sociali ed economici a chiunque e a qualunque formazione, senza distinzione di sesso, razza, religione, scelte politiche o sessuali, secondo l’ampia previsione egualitaria dell’art. 3 Cost.

Una legge così concepita, ben può considerarsi di adempimento dei principi fondamentali della Costituzione, non tutta, come si è visto, egualmente progressista.

Oggi, misurandoci con istanze di ampliamento dei valori di libertà, non possiamo ignorare che interventi autoritari di leggi (ad esempio sulla procreazione medicalmente assistita), pronunciamenti repressivi di gerarchie cattoliche e istituzionali pongono i cittadini su di un crinale stretto e problematico, in bilico fra Stato democratico e Stato etico, fra libertà e autoritarismo.

Allora, gli articoli 2 e 3 della Costituzione fanno parte integrante di una strategia istituzionale volta a garantire situazioni giuridiche di libertà per la persona, a tutelare le formazioni sociali liberamente scelte e costituite, in quanto agenti del più completo dispiegamento della personalità di ognuno, strumentali ad un migliore inserimento nella società, fonte di diritti particolari. Queste disposizioni sono, quindi, a giusto titolo invocate per introdurre nel diritto positivo, anche in adempimento di direttive e raccomandazioni europee, diritti della persona umana come singola e come appartenente ad una aggregazione prescelta.

Il sistema si presenta in situazione dinamica, si evolve con il processo di emancipazione degli esseri umani, aggiorna costantemente i valori della costituzione materiale.

Ecco perché nel tempo attuale, l’interpretazione corretta da dare al superiore interesse famigliare prescinde, secondo me, totalmente dall’unicità della forma aggregativa e dalla specialità del vincolo negoziale (matrimonio); va, piuttosto, nella direzione di sancire il rapporto come legame fra soggetti (comunque sessuati) che creano formazione sociale: il diritto si discosta dalla formazione famiglia, torna in capo alle persone nella famiglia. Risulta, pertanto, inammissibile, secondo questa impostazione, concepire un diritto della formazione famigliare distinto e magari contrapposto al diritto delle persone che la compongono.

A mio parere, questa è l’ottica che rende le varie proposte di legge sulle unioni civili interessanti per l’intera società: non solo la valenza egualitaria e antidiscriminatoria (pure imprescindibile), ma anche (o soprattutto) l’affermazione del principio pluralistico in ogni luogo e formazione della terra.

Principio pluralistico per cui la libertà di scelta rispetto al proprio progetto di vita è un’articolazione del diritto alla libertà di pensiero e di espressione, al libero svolgimento della personalità.

Principio pluralistico che presiede al riconoscimento di diritti che la scelta condivisa attribuisce ai soggetti e induce l’apertura del modello famigliare unico obbligatorio, unico riconoscibile dal diritto. Ciò che allevia, in prospettiva, probabilmente, l’ingiustizia della famiglia tradizionale fondata sulla divisione dei ruoli fra i generi e sulla dedizione della donna al servizio delle esigenze dei componenti del nucleo.

L’approccio che valorizza i diritti dei soggetti e la libertà implicita nel pluralismo delle forme aggregative consiglia, a mio parere, un articolato legislativo sobrio che enunci i dati formali previsti per il riconoscimento giuridico dell’aggregazione e i diritti che conseguono ai soggetti (comunque sessuati) che ne fanno parte.

Sul piano simbolico (ove il diritto incide fortemente) appare preferibile che tali previsioni siano contenute in un articolato autonomo che corra su un binario parallelo rispetto alle norme sul matrimonio, nulla ripetendo, sul piano formale, dalle previsioni relative alla famiglia legittima

Ciò mi pare concettualmente più aderente anche al principio pluralistico portato dall’art. 2 della Costituzione, al quale unicamente, dovrebbe farsi riferimento, evitando le secche dell’insoddisfacente art. 29.

Le critiche delle gerarchie vaticane, incentrate sulla creazione dei cosiddetti matrimoni di serie b provvisti di diritti e sprovvisti di doveri verso la società (tacendone per il momento il carattere pretestuoso), saranno più facilmente colte nel vizio di contraddizione in presenza di un impianto normativo che si presenti come autonomo, senza operare richiami di sorta ad alcuna delle disposizioni relative al matrimonio, derivate dall’art. 29 Cost. il quale, a sua volta, sarà tanto più facilmente ripulito dalle scorie patriarcali, quanto più potrà esserne rimarcato l’isolamento anche testuale.

(L’isolamento è già un dato di realtà rispetto all’ordinamento giuridico europeo, notoriamente sovraordinato)

In questa ottica, mi parrebbe opportuna la scelta di definire l’unione civile attraverso uno scarno riferimento ad una relazione affettiva fra persone conviventi, senza ulteriori specificazioni sui modi dell’affettività (sessuale o no) e sul tipo di eventuale coppia (omo o etero sessuale).

La sobrietà risponde ad un esigenza di privacy e, contemporaneamente, all’intento di valorizzare la molteplicità dei modelli costituzionalmente protetti, al di là della dichiarata speciale importanza conferita al modello etico-sociale della famiglia vincolata dal patto matrimoniale (art.29).

Per quanto detto, facendo riferimento al disegno di legge presentato da Maria Luisa Boccia, non vedo l’utilità di disciplinare per legge come istituti diversi le unioni civili e le unioni di mutuo aiuto, alludendo alla relazione sessuale quale elemento necessitante e costitutivo delle prime e non delle seconde.

La scelta sessuale non può, secondo me, essere fissata una volta per tutte, in qualche modo costretta in una definizione; essa è libera e sempre reversibile, indipendente dallo svolgersi della convivenza che segue modalità sue proprie. Del resto, già gli articoli 4 e 5 del DPR 223/1989 (regolamento allegato all’ordinamento anagrafico, L. 1228/54) prevedono una famiglia costituita da persone conviventi, indifferentemente per motivi affettivi, di cura e assistenza reciproca; a queste unioni arcobaleno ben potrebbero essere attribuiti diritti scaturenti dalla relazione fra i componenti.

Quindi, ritengo preferibile varare una regola che istituisca una figura giuridica ampia, dotata di diritti sociali e patrimoniali derivanti dalla partecipazione all’unione civile, seguendo la logica secondo cui nelle materie in cui si gioca l’autonomia delle persone, il legislatore deve essere sobrio e fare riferimento, nella normativa, ai principi forti dell’ordinamento, limitandosi a rimuovere gli ostacoli irragionevoli, conferendo diritti inerenti alle situazioni che si sono venute affermando nelle dinamiche sociali. (secondo la felice espressione di S. Rodotà)

Mi sembrano perfettamente adeguati a questa logica, nel disegno di legge, i diritti previsti negli articoli da 9 a 22, con la precisazione che sarebbe preferibile riconoscere  (nell’art. 12) al/alla convivente con cittadino/a italiano/a la cittadinanza e non la semplice residenza, trascorsi che siano cinque anni di convivenza, secondo uno schema che viene suggerito dal Social Forum europeo per la futura Carta Costituzionale.

Inoltre, per i motivi già detti, tutti gli articoli in questione dovrebbero contenere regole autonome che non operino alcun rinvio alle norme che riguardano la famiglia legittima.

Come è evidente, sul tema delle famiglie si gioca una partita importante perché si tratta di materia soggetta, fin dal lontano 1948, la costante erosione dei principi costituzionali fondamentali di dignità e autonomia, in nome di un istituto che appartiene alla sfera transeunte dei rapporti sociali.

Un istituto del diritto civile che, secondo il pensiero calzante di L. Carlassare, dovrebbe, a giusto titolo, non avere nulla a che vedere con il magistero ecclesiale: è, infatti, fresco il ricordo del tempo in cui coloro che si univano in matrimonio civile, magari in seguito a divorzio, venivano additati quali pubblici concubini.

Non costituisce, allora, la valorizzazione attuale del matrimonio civile un’evidente aporia rispetto a valori morali dichiarati eterni e non negoziabili?
A quanto pare, in Italia la memoria è assai corta e il principio di non contraddizione assai poco frequentato.

Concludendo, resta da dire che sarebbe, a mio parere, opportuno inserire nel dibattito attuale su famiglie e tutele costituzionali, le considerazioni svolte da alcune senatrici (Salvato e altre) nella X legislatura presentando il disegno di legge costituzionale n.1734 del 2.5.1989 per la modifica di alcuni articoli della Costituzione in termini più aderenti alla sensibilità paritaria che i movimenti degli anni sessanta e settanta del secolo scorso, parevano avere indotto nell’insieme della popolazione.

Il disegno prevedeva
per l’art. 29 Cost. la seguente sobria disposizione: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia.
Il matrimonio è ordinato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi

Per l’art. 36 Cost. “Ogni lavoratore, uomo o donna, ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa

Per l’art. 37 Cost. “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire all’uomo e alla donna l’adempimento delle loro funzioni nella famiglia ed assicurare alla madre, al padre e al bambino una particolare e adeguata protezione.
La Repubblica garantisce a uomini e donne pari opportunità nella formazione e nell’accesso al lavoro.

Il circolo virtuoso che si instaura fra queste disposizioni è evidente. Non è, infatti, sfuggita al legislatore maschile l’interconnessione esistente fra le stesse disposizioni, nella loro attuale formulazione.

La fase politica suggerisce, secondo me, di biffare le battaglie di retroguardia in cui si tenta di ingabbiare le istanze democratiche, aprendo conflitti su contenuti veri di democrazia progressiva.

Considero una conferma di questa impostazione il disegno di legge governativo di cui si ha oggi notizia mediatica.

Su di esso sarà necessario ritornare con esame critico approfondito.