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di Maria Grazia Campari
La riforma della famiglia legittima (regolata da varie leggi dello Stato), avvenuta negli anni settanta del secolo scorso, mi pare argomento interessante e da approfondire anche per valutare meglio i termini del dibattito attuale su PACS e famiglie di fatto. Negli anni settanta, dunque, si era venuta affermando l’idea che alcuni diritti soggettivi fondamentali, attuativi dei principi costituzionali di libertà e uguaglianza dovessero rappresentare non solo una indicazione programmatica per il legislatore, ma entrare immediatamente nell’ordinamento giuridico, assumere efficacia immediata sia verso lo Stato, sia nei rapporti fra privati. Vennero quindi varate alcune leggi, pallidi riflessi istituzionali di contenuti politici radicali espressi da vari movimenti (femminista, operaio, studentesco). Fra queste, nell’anno 1975, la riforma del diritto di famiglia. La contestazione femminista mirava, fra le altre cose, a sovvertire il concetto tradizionale di famiglia, nucleo e agente di conservazione dell’autorità dello Stato, istituzione fondata sulla potestà paterna e maritale, derivata dal diritto romano e ribadita in tutta la legislazione successiva. Nel nostro Paese, il Codice Civile del 1942 (di emanazione fascista e ancora vigente) prevedeva una famiglia dominata da un capo, il marito, che governava e sovrastava gli altri membri, anche grazie alla sua preminenza economica, mentre alla moglie erano concesse le libertà compatibili con il principio dell’unità famigliare (come intesa dal capo). Nel 1948, la Costituzione repubblicana, pur muovendo da enunciazioni impegnative di pari dignità sociale fra tutti i cittadini senza distinzioni di sesso (art. 3), ribadiva a proposito dell’istituto famigliare (art. 29) principi della tradizione giuridica: “società naturale”, cioè metagiuridica, tuttavia costituita con vincolo negoziale, il matrimonio, a valenza pubblicistica; e principi della tradizione patriarcale: un’eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi limitata in favore dell’unità famigliare, concetto inserito nel testo perché fortemente voluto dalle componenti cattoliche. La limitazione dell’uguaglianza dei soggetti per favorire l’unità dell’istituzione, come bene superiore, implicava, una evidente attenuazione dei diritti eventualmente configgenti fra i suoi membri quanto ai processi decisionali, quindi alla libertà individuale, che indirettamente ribadiva la struttura gerarchica del passato. Per di più, l’istituto famigliare era definito quale struttura sociale intermedia, momento dell’organizzazione statuale, portatore di suoi particolari diritti che venivano riconosciuti in corrispettivo dei doveri tradizionali, funzionali al sistema: la riproduzione, la cura, l’educazione, l’erogazione di servizi vari alla persona, che alleggerivano i compiti pubblici di welfare. Restava, quindi, essenziale la divisione dei ruoli che poneva la donna al servizio delle necessità del privato funzionali al pubblico, in regime di evidente minorità rispetto all’uomo. Su questo assetto, intervenne la legge di riforma del 1975, con l’obiettivo di garantire effettività al programma egualitario enunciato nei primi articoli della Costituzione. Si trattava di valorizzare il principio costituzionale di eguaglianza morale fra i coniugi, escludendo dall’ordinamento le disposizioni del Codice del 1942 contrastanti con i valori di libertà e sviluppo della persona umana (art. 2,3 Cost.), rimuovendo modalità discriminatorie nel regime dei rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi, con ciò attenuando la (almeno parziale) valenza conservatrice dello stesso art. 29 Cost. Si dava corso ad un tentativo di contrasto del privilegio maritale, fondato sulla dipendenza economica della moglie, causa di condizioni spirituali di inferiorità, attraverso un regime patrimoniale della famiglia che prevedeva la comunione legale dei beni acquisiti durante il matrimonio, a parziale compenso dell’appropriazione gratuita del lavoro femminile da parte del coniuge. Il regime di comunione era, tuttavia, circoscritto ad alcuni beni e, per di più, derogabile anche per volontà di uno solo dei coniugi, ciò che rendeva l’obiettivo dichiarato ineffettivo come un libro dei sogni. Inoltre, nel diritto permanevano (permangono) anche a livello formale, disparità che sottolineano la preminenza riconosciuta all’uomo: il cognome famigliare dei figli e della stessa moglie è il suo, la cittadinanza normalmente attribuita è la sua, la stessa potestà sui figli, in linea di principio esercitata in comune, vede, in caso di disaccordo fra i genitori, la possibilità di assumere provvedimenti urgenti in capo al padre e non alla madre. In ogni caso, il sistema prevedeva obblighi di solidarietà famigliare che conferivano alla donna compiti di soddisfacimento di bisogni materiali in via prevalente o esclusiva: la essenziale funzione famigliare, ruolo protetto dall’art. 37 della Costituzione, che costituiva potente e permanente base di ogni discriminazione nel mondo del lavoro, nei rapporti con i terzi, nel sociale, nella stessa famiglia. E’ questo il piano della realtà che va affrontato ancora ai giorni nostri e deve essere tenuto in seria considerazione allorché ci si confronta con ipotesi di famiglie plurali, eventualmente fondate sul vincolo del matrimonio. Problema complesso che necessita di una riflessione ampia e approfondita. In ogni caso, l’ottica resta, secondo me, quella di soddisfare l’esigenza di una ridefinizione dei rapporti umani, che costituisca spinta decisiva verso la liberazione delle donne dal servizio alle necessità del privato, che le renda libere di muoversi in uno spazio pubblico recuperato alla libertà, uno spazio in cui non si deve né dominare né essere dominati.
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