194, il trucco per aggirarla
di Bianca La Monica*

Gertrude Kasebier
L'attacco strisciante alla legge 194 - che ha trovato linfa nella
sconfitta al referendum sulla legge 40/04 - si è fatto negli ultimi mesi
assai più pressante e più subdolo: non passa attraverso proposte di
modifica della 194 - che tutte le forze politiche ripetono di non voler
toccare - ma attraverso altre proposte legislative che non solo
renderebbero sempre meno praticabile l'aborto legale, ma rafforzerebbero
la tendenza a invasioni autoritarie nel privato e a relegare il corpo
della donna a contenitore-riproduttore della specie. In particolare, lo
strumento prescelto per svuotare la 194 è la modifica legislativa della
disciplina dei consultori familiari. La legge che regola attualmente i
consultori (legge 29/7/1975, n.405) trovò origine in diverse proposte di
legge presentate dal `72 al `75 dai vari gruppi dei partiti dell'arco
costituzionale: alcune erano nate contemporaneamente alle proposte di
regolamentazione dell'aborto; altre erano state presentate in precedenza,
per fare "pulizia" della legislazione fascista in materia demografica e di
propaganda sui sistemi anticoncezionali. Certamente, l'approvazione della
legge fu favorita dalla forte spinta venuta dal movimento delle donne per
la legalizzazione dell'aborto e più in generale dall'esito del referendum
per il divorzio.
La legge 405, nel contesto culturale che viviamo oggi, ci sembra di
straordinaria laicità. Basti considerare l'articolo 1: "Il servizio di
assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi: a) l'assistenza
psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità
responsabile (....); b) la somministrazione dei mezzi necessari per
conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in
ordine alla procreazione responsabile (...); c) la tutela della salute
della donna e del prodotto del concepimento; d) la divulgazione delle
informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza
consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso..".
Incredibile: si parla di "procreazione responsabile nel rispetto delle
convinzioni etiche.. degli utenti" e di "tutela della salute della donna";
e il "prodotto del concepimento" viene proprio così definito!
Questa prospettiva trova poi riscontro nell'articolo 2 della legge 194,
che, con riferimento all'assistenza alla donna in stato di gravidanza,
pone a carico dei consultori compiti informativi (sui diritti spettanti
alla donna in base alla legislazione statale e regionale, sui servizi
sociali, sulle modalità per ottenere il rispetto delle norme sul lavoro
della gestante..) e di supporto ("..contribuendo a far superare le cause
che potrebbero indurre la donna all'interruzione volontaria di
gravidanza.."). Va anche sottolineato che l'articolo 2 della legge 194
prevede la possibilità di "..collaborazione volontaria di idonee
formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato.." con
riferimento all'aiuto alla maternità difficile "..dopo la nascita..",
escludendo così i volontari dalla delicata fase decisionale.
E' comprensibile, quindi, che questa regolamentazione dei consultori sia
stata più volte attaccata: a partire dalla Proposta di Legge di Iniziativa
Popolare del Movimento per la vita del 1977 (che proponeva di affiancare
ai consultori i Centri di Accoglienza e Difesa della Vita Umana).
Tra le proposte modificative più recenti, va segnalata la numero 5206,
presentata il 30/7/2004 d'iniziativa dei deputati Francesca Martini (Lega)
+ altri che propone una nuova disciplina dei consultori familiari,
caratterizzata da un forte impegno nella "tutela sociale della
genitorialità e del concepito". La proposta, di soli 7 articoli di legge,
inserisce tra i compiti dei consultori indicati all'articolo 1 anche "la
tutela della vita umana fin dal suo concepimento". E tali compiti elenca
poi all'articolo 3, intitolato "Tutela della maternità e del concepito",
prevedendo, tra l'altro, che i consultori
e) sostengono psicologicamente le donne durante la riflessione in materia
di prosecuzione della gravidanza e in caso di eventuale possibilità di
patologie o malformazioni del nascituro;
f) sulla base di appositi regolamenti o convenzioni si avvalgano, ove
presenti, della collaborazione delle associazioni a difesa della vita fin
dal suo concepimento.
Questa proposta - già assegnata il 7/10/04 in sede referente alla
commissione XII Affari Sociali della Camera - risulta ripresentata alla
Camera in data 23 novembre 2005, col numero 6196, e annunciata nella
seduta 711 del 24 novembre 2005: identico il testo; identica la relazione
di accompagnamento; identici i 13 deputati presentatori (tranne uno).
Proprio il 23 novembre si è tenuta presso la Camera dei Deputati una
conferenza stampa nel corso della quale è stato presentato un «progetto
cattolico di riforma dei consultori» sottoscritto da quaranta
organizzazioni cattoliche (elaborato dal Forum delle Associazioni
Familiari in collegamento con il Movimento per la vita): è una proposta
attualmente priva di rilievo giuridico (l'iniziativa delle leggi compete
ai cittadini solo nel caso in cui la proposta provenga da almeno 50.000
elettori), ma con fortissimo valore politico (e nulla esclude che questo
testo, anche solo in parte, sia fatto proprio dal Governo o da membri
delle Camere). E' quindi utile prenderla in considerazione.
La proposta cattolica sui consultori familiari consiste in uno
sconcertante elaborato di 34 articoli che, anche richiamando e
rielaborando a proprio uso e consumo alcuni principi costituzionali,
rappresenta un vero e proprio Manifesto dell'etica e del familismo
cattolico. E' opportuno riportare qualche stralcio:
articolo 1: Lo Stato riconosce il valore primario della famiglia, quale
società naturale fondata sul matrimonio e quale istituzione finalizzata al
servizio della vita... e ne tutela l'unità, la fecondità, la maternità e
l'infanzia.
articolo 2: Lo Stato riconosce alla famiglia, alle associazioni di
famiglie e alle organizzazioni senza scopo di lucro, che promuovono la
stabilità familiare, la cultura familiare e i servizi per la famiglia.. la
funzione ed il ruolo di istituzioni sociali, costituite nell'esercizio dei
diritti fondamentali della persona, i cui fini conformi all'ordinamento
sono recepiti come fini pubblici.
articolo 9: I consultori familiari tutelano la vita umana fin dal
concepimento (è sempre utile ricordare che nella legge 194 troviamo la
diversa espressione della tutela della vita umana dal suo inizio).
E come avviene la tutela? Il successivo articolo 10 prevede che il medico
(cui una donna che intende ricorrere alla interruzione di gravidanza può
rivolgersi, come è consentito dall'articolo 5 della legge 194) allorché
invita la donna "a soprassedere per sette giorni" (qualora lo stesso
medico non riscontri un caso di urgenza) e le rilascia copia di un
documento attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta di
interruzione, "..immediatamente informa il consultorio familiare del luogo
dove risiede la donna...". Di tale comunicazione è informata la donna alla
quale viene ricordato il suo dovere morale di collaborare nel tentativo di
superare le difficoltà che l'hanno indotta a chiedere l'interruzione
volontaria della gravidanza.."
L'articolo 9, secondo comma, della proposta prevede che "..il Consultorio,
ricevuta la comunicazione... anche di propria iniziativa prende contatto
con la donna... e le offre ogni possibile aiuto al fine di favorire la
prosecuzione della gravidanza.." Il ruolo attivo dei consultori familiari
in questa conclamata nuova azione preventiva e di sostegno alla famiglia
si svolgerebbe anche all'interno dei procedimenti giudiziari per
separazione e divorzio, perché, secondo l'articolo 18 della proposta, il
giudice "..dovrà sospendere il procedimento, rinviando il caso ad un
Consultorio familiare.." che sentirà i coniugi per aiutarli alla
composizione del conflitto: il contenuto a dir poco stravagante della
regola e il suo possibile contrasto con alcuni principi costituzionali non
elimina il valore simbolico di questa smodata pretesa di governo
autoritario delle relazioni e delle scelte più intime e profonde dei
singoli.
Ma il vero scandalo della proposta sta nel voler portare a compimento
l'innaturale separazione tra la madre e il concepito, negandone
l'inscindibile relazione, e privilegiando un diritto a nascere comunque
del concepito rispetto al diritto all'autodeterminazione e alla salute
della madre, soggetto ritenuto inaffidabile cui sottrarre, in nome di una
mistificante "naturalità" del ruolo materno, libertà e responsabilità
nella procreazione.
*Collettivo Donne Diritto di Milano
questo
articolo è apparso su
il
manifesto
del 15 gennaio 2006
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