LA NUOVA NORMATIVA SUL LAVORO
di
Tiziana Tobaldi
 

 

Nel febbraio di quest’anno è stata approvata dal Senato una legge delega (il Parlamento ha delegato il Governo a redigerla) “in materia di occupazione e mercato del lavoro” che ha stravolto tutta la legislazione precedente che si basava sulla protezione del lavoratore come parte debole nel rapporto fra lo stesso ed il datore di lavoro. Il presupposto di tale legge è che il prestatore d’opera non sia più un subordinato ma un collaboratore e che d’ora in avanti debba venire salvaguardata ed incentivata non l’occupazione (rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato) ma l’occupabilità cioè la creazione dei presupposti perché vi siano maggiori possibilità lavorative di qualsiasi tipo, vincolando pertanto la tutela del lavoratore solo al mercato del lavoro, alle sue esigenze ed ai suoi bisogni contingenti.

La nuova normativa italiana ha i suoi presupposti in una più ampia strategia di livello europeo, che  contempla una frammentazione dei piani  interessati ai rapporti di lavoro (europeo, nazionale, regionale, provinciale e locale). Ciò significa che ai diversi livelli, a seconda delle esigenze del mercato e datoriali, potranno essere contrattate condizioni normative e retributive  migliori o peggiori, venendo a cadere la parità, finora vigente, di trattamento normativo e retributivo in uno stesso stato.

Gli oggetti privilegiati della legge approvata e di quelle inerenti allo stesso argomento che  sono ancora in discussione sono i soggetti cosiddetti deboli: giovani un cerca di prima occupazione, donne e ultra quarantacinquenni che hanno perso la propria occupazione. Si tratta evidentemente di categorie maggiormente ricattabili e disposte ad accettare senza contrattarle le condizioni imposte dalla parte datoriale.

Nella legge delega già approvata sono state introdotte nuove tipologie contrattuali e riformate alcune di quelle già esistenti.  I nuovi istituti contrattuali sono:

          lavoro intermittente o a chiamata: il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro che lo chiama a sua discrezione; nei momenti di inoccupazione percepirà dal datore un’indennità di disponibilità; se il lavoratore non dovesse rispondere alla chiamata (non vengono specificate le motivazioni: e la malattia, la gravidanza?)  perderà tale indennità;

          lavoro ripartito: due o più lavoratori garantiscono al datore la prestazione  lavorativa da lui richiesta; vi sarà un obbligo in solido fra i lavoratori ovvero al datore sarà garantito che la prestazione sarà comunque esercitata anche in caso che uno dei due lavoratori sia impossibilitato a svolgere la mansione. L’ambito di manovra per il datore è talmente ampio da farci pensare che potrebbero anche esserci casi di subappalto di manodopera o di “vendita” del posto di lavoro a soggetti più deboli;

          lavoro occasionale o accessorio con particolare riferimento ad opportunità di assistenza sociale a favore di famiglie e di enti senza fine di lucro da parte di  soggetti a rischio di esclusione sociale, disoccupati da lungo periodo o non entrati ancora nel mercato del lavoro, regolarizzabili attraverso la tecnica di “buoni corrispondenti ad un certo ammontare di attività lavorativa”; non viene specificato alcunché su questi “buoni” ma si percepisce subito l’estrema precarietà di questa tipologia;

Ogni contratto potrà essere accompagnato da una certificazione e cioè da una   sottoscrizione da parte del lavoratore e del datore del carattere di non subordinazione della prestazione lavorativa; una volta adempiuta questa sottoscrizione (che possiamo intuire in molti casi possa essere effettuata dal lavoratore sotto la pressione del datore), il lavoratore non potrà più presentare ricorso avanti all’autorità giudiziaria per far valere i propri diritti violati, in quanto la prestazione  lavorativa perde a tutti gli effetti il carattere di subordinazione.

 

Sono state poi revisionate alcune tipologie lavorative già introdotte negli anni precedenti:

          part-time: i contratti di lavoro possono prevedere prestazioni di lavoro supplementari e collocazioni temporali  indipendentemente dal consenso del lavoratore;

          lavoro interinale: fino ad oggi il lavoratore era assunto a tempo determinato da un’agenzia che provvedeva a collocarlo di volta in volta presso una ditta che ne facesse richiesta; d’ora in avanti le agenzie potranno assumere a tempo indeterminato ed essere anche intermediari di collocamento privato  fungendo da tramite tra ditte richiedenti la prestazione e lavoratore e ricordando molto da vicino la funzione del  “caporalato” che era stato punito fin dal 1960;

          contratti a tempo determinato: le motivazioni richieste al datore per le assunzioni a tempo determinato sono molto sfumate; il lavoratore può essere assunto dalla medesima ditta più volte a tempo determinato nel rispetto di alcuni blandi limiti.

 

La formulazione della legge delega non è specifica e particolareggiata, proprio per lasciare al Governo ampia discrezionalità nella stesura dei successivi decreti attuativi, che sicuramente saranno molto favorevoli ai datori di lavoro. E’ sintomatica a questo proposito una frase contenuta nel Libro bianco sulla tutela del lavoro presupposto delle variazioni legislative in atto, “Gli appesantimenti burocratici mortificano l’autonomia delle parti”. Ma è evidente che il lavoratore non potrà mai essere alla pari con il datore di lavoro.

 

Il riassunto è necessariamente breve e sicuramente incompleto ma può bastare per farci pensare a come, in pochi anni, siano state travolte tutte quelle tutele che i lavoratori si erano conquistati al prezzo di lotte, anche durissime, e di come lo sfruttamento ormai sia istituzionalizzato.

 

In tutta la normativa vi è un espresso riferimento al “fine di superare il differenziale occupazionale fra uomini e donne” ma mi pare che si possa  invece parlare per le donne di peggioramento concreto della condizione lavorativa, sorretto da un’ideologia di erosione delle conquiste del movimento femminista, attraverso l’istituzionalizzazione  dello storico lavoro di cura svolto dalle donne, dal quale negli ultimi decenni cercavano faticosamente di affrancarsi e che invece va a sostituirsi all’assistenzialismo delle istituzioni pubbliche, sempre più latitante.

 

Insomma la nuova normativa sembra calzare a pennello col ruolo che vogliono farci svolgere di “lavoratrici dalla culla alla tomba”: sostegno della famiglia, cura dei bambini, degli anziani, perpetuatrici del sistema e, nei momenti liberi, lavoratrici duttili, ubbidienti e sempre disponibili.

 

Dobbiamo riprendere coscienza di essere soggetto sociale e politico forte e della potenzialità che abbiamo di spezzare la vischiosa tela di ragno che il potere maschile sta ritessendoci intorno.

 


1Legge n. 848 approvata dal Senato il 5.2.2003

2Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia, Roma, ottobre 2001