Documento
sul progetto di legge relativo alla PMA
Maddalena Gasparini, Anna Rollier, Marisa Fiumanò,
Lea Melandri, Nicoletta Gandus, Ida Finzi, Isabella DIsola, Maria
Grazia Campari, Rosaria Canzano, Milena Mottalini, Graziella Sacchetti.

Artemisia
Gentileschi
La
discussione alla Camera del testo unico di legge sulla Procreazione
Medicalmente Assistita (PMA) licenziato dalla commissione affari
sociali presieduta da Marida Bolognesi poteva essere loccasione
per un dibattito pubblico su questioni che toccano il cuore della convivenza
fra donne e uomini: la sessualità, la procreazione, la vita umana alle
sue origini. É stato invece subito uno scontro tra fazioni che si sono
schierate esclusivamente secondo lappartenenza ideologica o religiosa.
Con questo documento intendiamo invece rimettere al fuoco della riflessione
collettiva i punti più scottanti.
Le
tecniche di procreazione assistita (PA),si dice, sono state messe a punto
per le coppie con difficoltà procreative; la tecnologia non farebbe che
"aiutare" un evento che appartiene alla nostra storia come alla
natura: nascere dallincontro di due corpi che si sono desiderati.
Ma levidenza è unaltra: la procreazione assistita è un nuovo
modo di avere i figli, ed è questo che mette a disagio.
La
legge in discussione circoscrive laccesso alle tecniche di PA alle
coppie infertili, nel tentativo di legittimarne luso e insieme rassicurare
lopinione pubblica che nulla è cambiato. Ciò fatto, nel testo unificato
della Bolognesi, è stato agevole procedere oltre, dichiarare cosa si intende
per coppia e farne una questione di "etica maggioritaria", imposta
a tutti col voto parlamentare. La realtà è invece più complessa. La procreazione
biotecnologica introduce mutamenti radicali nella percezione e nelle fantasie
che riguardano la nascita, la sessualità, la filiazione, il futuro della
nostra specie. Passione scientifica, interessi economici (della classe
medica e dellindustria farmaceutica e bio-medica) e desiderio di
maternità rischiano di alimentarsi a vicenda, col rischio per donne e
uomini di diventare oggetto di sperimentazioni selvagge. Per questo è
necessario che si aprano spazi di libertà e presa di parola che questa
legge chiude e che, sole, permettono lassunzione di responsabilità
e il riconoscimento dei limiti.
La
disponibilità di materiale biologico per la procreazione (siano essi gameti
o i loro precursori, gli zigoti o gli embrioni) alimenta larroganza
di chi pensa di "produrre la vita" e forse domani di controllarne
le caratteristiche agendo sul patrimonio genetico. Luovo fecondato,
cui le tecniche di fecondazione in vitro concedono oggi unesistenza
separata dal corpo femminile, suscita legittima curiosità scientifica,
ma dà anche via libera alla fantasia del bambino-embrione, abbandonato
in un freezer dai genitori e dalla scienza. Anche su questo genere di
immaginario si fonda (supponiamo) il consenso "laico" allemendamento
dellarticolo 1 della legge che introduce il concetto del concepito
come soggetto giuridico, dotato di diritti più forti di quelli, per esempio,
dei genitori. Ma poiché il concepito non è autonomo nè lo diventa
per legge- ciò significa che un soggetto terzo si arrogherà la sua rappresentanza
anche a costo di conflitto con la donna che laccoglie e a cui sola
spetta la decisione se e come accompagnarlo alla nascita.
Per
uscire dalla trappola di una legge che proibisce tutto, affidando alla
classe medica ampi margini di discrezionalità operativa, indichiamo i
percorsi possibili che tutelino la sicurezza, la dignità, la libertà e
i diritti dei soggetti coinvolti nella procreazione e lascino lo spazio
necessario al ripensamento di questi concetti
Con
questo testo abbiamo lambizione di contribuire alla formazione di
uno schieramento di donne e uomini che giudicano indispensabile sottrarre
questi temi alla decisionalità di pochi specialisti per rimetterli nelle
mani della collettività.
Gli
aspetti sanitari, in rapida e continua evoluzione possono essere
affrontati dal ministro della Sanità con un semplice regolamento, agile
e periodicamente rivedibile. Deve essere sospesa la circolare Degan del
1985 (che proibisce la fecondazione con gameti esterni alla coppia nei
centri pubblici, favorendo così i centri privati) e confermato lobbligo
di iscrizione e rendiconto delle attività dei Centri pubblici e privati
al Registro Nazionale per la PMA dellIstituto Superiore di Sanità
(pena la chiusura del Centro. La proposta di legge attuale rinvia la decisione
sulla gran parte delle questioni mediche e biologiche e la puntuale definizione
del consenso informato a sedi e tempi successivi. Chiediamo invece che
ci si esprima sugli aspetti bio-medici avviando una campagna di informazione
e discussione pubblica attraverso i media e le sedi adeguate; che una
conferenza di scienziati competenti nella materia proponga i livelli di
certezza/incertezza delle procedure diagnostiche e terapeutiche (farmacologiche
e chirurgiche) in tema di infecondità rendendo pubblici limiti e rischi
ad esse connesse; che unanalisi puntuale di quanto avvenuto finora
precisi quali procedure tecnologiche debbano essere considerate sperimentali
e pertanto sottoposte al regime previsto per esse. Le indicazioni che
ne emergono dovranno essere discusse insieme alle Associazioni (professionali
e non) che lo richiedono, prima di diventare linee-guida.
Il
silenzio, favorito dalla natura invasiva e passivizzante delle tecnologie
bio-mediche, deve essere rotto: chiediamo che si aprano spazi per la discussione
linformazione e il supporto su procreazione e infecondità (per esempio
nei consultori) sottraendone la gestione esclusiva alle sedi specialistiche.
Le coppie con difficoltà procreative, le donne omosessuali, le donne sole
devono avere lopportunità di luoghi dove la domanda di un figlio
che non arriva in modo "convenzionale" possa uscire dalla segretezza
se non dalla clandestinità, dove possa crescere la riflessione collettiva
e trovare contenimento laggressività delle procedure tecnoscientifiche.
La
tutela dellembrione dagli eccessi della passione conoscitiva
di ricercatori e scienziati può essere garantita senza farne un soggetto
giuridico, con un regolamento simile a quello che proibisce la clonazione.
La
medicalizzazione della difficoltà a procreare
appare come il naturale prolungamento di una pretesa costantemente avanzata
sui corpi delle donne e che risulta in questo caso particolarmente ingiustificata,
data la relativa rarità dei casi di comprovata sterilità di natura organica.
Sarebbe più saggio considerare linfertilità un inciampo, storicamente
significativo, della relazione uomo-donna che chiede di essere inteso
e compreso, prima che abolito.
I
soldi fanno di ogni relazione uno scambio di merci. Ripugna al
senso comune che parti del corpo possano essere oggetto di mercato; tuttavia
in molti paesi (e anche nel nostro fino a poco tempo fa) la cessione di
ovociti e spermatozoi avveniva dietro "rimborso spese". Chiediamo
che la donazione, come del resto vuole il significato della parola, resti
un atto gratuito e solidale.
La
possibilità di applicare la diagnosi genetica nel contesto della
procreazione assistita sposta l'obbiettivo dell'intervento biotecnologico
dalla mancanza di figlio al fantasma del figlio perfetto, geneticamente
controllato. Questo spostamento produce importanti mutamenti nella vita
delle donne, soggetti in primo piano della procreazione. Esse subiscono
la doppia e contraddittoria pressione di un'eccessiva responsabilizzazione
(sarebbe irresponsabile non utilizzare i test genetici, visto che esistono)
e di un pesante esautoramento: spinte a delegare giudizi e decisioni rischiano
di sbilanciare la solida e ricca rete di relazioni (con il figlio a venire,
con il partner, con le altre donne, con la comunità che le circonda) solitamente
tessuta intorno all'esperienza della procreazione. Proponiamo che i rischi
biologici attinenti alla terapia genica sullembrione e i rischi
di deriva eugenetica insiti nellapplicazione sistematica della diagnosi
prenatale pre-impianto siano oggetto di unattenta valutazione e
di unadeguata divulgazione.
Maddalena
Gasparini, Anna Rollier, Marisa Fiumanò, Lea Melandri, Nicoletta Gandus,
Ida Finzi, Isabella DIsola, Maria Grazia Campari, Rosaria Canzano,
Milena Mottalini, Graziella Sacchetti.
Per
adesione tel/fax Lea 0258305152 oppure madga@tin.it
Testo del collettivo Donne e diritto
I
lavori parlamentari sul testo unificato in tema di procreazione medicalmente
assistita hanno dato i primi prevedibili risultati, scaturiti dal compromesso
tra interessi non semplicemente riconducibili alle categorie del pensiero
laico e cattolico, ma connaturati alla sfera economica e a quel mercato
che dalla PMA ha preso lucroso avvio. Non nutriamo entusiasmo alcuno per
le tecniche della PMA, che espropriano la donna del proprio corpo, causano
la perdita di controllo sulla fertilità/sterilità, provocano la rottura
della relazione con il prodotto del concepimento, in definitiva riducono
la sessualità e la relazione di maternità a bene di consumo come altri,
ma ci pare che occorra difendere la libertà di chi desideri accedere alla
PMA e non ci piace una legge che introduca limitazioni comunque incapaci
di dare ordine ai complessi interrogativi che la materia porta con sé.
Qui,
tuttavia, intendiamo soffermarci solo sull'emendamento introdotto dal
deputato leghista Alessandro Ce all'art. 1 del testo unificato, che è
lespressione manifesta di quella cultura oscurantista che già andava
configurandosi nei vari disegni di legge succedutisi negli anni.
Lart.
1 illustra le finalità della legge che "disciplina le tecniche di
procreazione umana medicalmente assistita finalizzate alla soluzione dei
problemi di sterilità o di infertilità che si manifestano nella donna,
nelluomo o nella coppia, tutelando il diritto dei soggetti coinvolti
".
Lemendamento è così formulato: "in particolare del concepito".
Aggiungendo di seguito allart.1, comma 1°, la frase dellemendamento
veniamo informate che il concepito è soggetto cui riconoscere diritti.
Non essendo la frase contenuta nel corsivo di qualche opinionista, ma
in un testo di legge, nonostante lapparenza modesta e defilata essa
ha in sé la capacità di modificare principi fondamentali del nostro ordinamento
in tema di diritti della persona e di soggettività giuridica, con effetti
disastrosi sulla donna, il cui diritto, insieme a quello delluomo
e della coppia, si vorrebbe affievolito in presenza del rafforzamento
"in particolare" del diritto di questo nuovo ibrido giuridico.
Lemendamento
pretende insomma di dare una svolta definitiva ad una problematica che
da anni ammalia le menti di giuristi più o meno illustri, con una precipitazione
di stile e buon senso di raro esempio. Ma qual è il diritto del concepito
(rectius prodotto del concepimento) cui può riferirsi lemendamento
nel nostro sistema giuridico?
Ricordiamo
che il codice civile (art. 1) stabilisce che solo con la nascita si acquista
la "capacità giuridica", cioè si diventa "soggetti di diritto",
e che solo eccezionalmente sono riconosciuti dalla legge al nascituro
alcuni diritti patrimoniali (a ricevere per testamento e per donazione)
che sono subordinati allevento della nascita. Lentrata in
vigore nel 1948 della Carta Costituzionale, secondo la quale la Repubblica
"..riconosce i diritti inviolabili delluomo
" (art.1)
e "
tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo
"
(art. 32) non ha modificato lassetto codicistico in tema di soggettività
giuridica: la nascita resta indispensabile condizione per laccesso
ai diritti ed i termini uomo e individuo non possono riferirsi a chi nato
non sia ancora. Né larticolo 1 della legge 194/1978 sullinterruzione
volontaria di gravidanza "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione
cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità
e tutela la vita umana dal suo inizio" riconosce al nascituro la
titolarità di posizioni giuridiche soggettive, per rapporti diversi da
quelli indicati dalla legge. La tutela della vita umana "fin dallinizio"
deve essere infatti letta nel quadro dello stesso art. 1: lo Stato non
è indifferente alla questione dellaborto; non fa il tifo per linterruzione
della gravidanza; si fa carico di renderla non necessaria; lavora in tal
senso fin dal momento del concepimento.
Il
prodotto del concepimento, dunque, nel nostro ordinamento non è soggetto
di diritti, se non eccezionalmente, in relazione a quei diritti riconosciuti
dal codice, subordinatamente alla nascita. E leccezionalità del
riconoscimento è argomento per ritenere che, ove altri diritti dovessero
essergli riconosciuti per legge, dovrebbero essere ben individuati. La
grossolana semplificazione del messaggio contenuto nellemendamento
suggerisce invece lesistenza di una sorta di diritto a nascere,
così caro ai cattolici, non tanto per la conclamata difesa del "diritto
alla vita", ma per ristabilire un fattivo controllo sulla sessualità
e sulle relazioni affettive, legittimandole e ordinandole solo allinterno
di certi modelli e, in primis, di quello familiare. Si legittima in tal
modo un contrasto tra la madre e il nascituro, il quale, naturalmente
e giuridicamente incapace di esprimere la propria pretesa soggettività,
verrebbe necessariamente rappresentato da un soggetto terzo, designato
dalle istituzioni a tutelare i suoi interessi, particolarmente protetti,
anche contro gli interessi della madre. Un ovocita fecondato, parte infinitesimale
del corpo della donna, diverrebbe soggetto di diritti autonomi preminenti
rispetto a quelli della donna, ridotta in tal modo a puro contenitore:
involucro separato per possibile inimicizia dal contenuto.
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